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Dicastero per i testi legislativi: il Battesimo non si modifica ne si cancella

I Battesimi nella Cappella Sistina | | Vatican Media / ACI group

Nota del Dicastero per i Testi Legislativi sul divieto di cancellazioni nel Registro parrocchiale dei battesimi

Non è consentito modificare o cancellare i dati iscritti nel Registro dei Battesimi, salvo che per correggere eventuali errori di trascrizione. Anche se il can. 535 CIC non lo afferma esplicitamente, dall’imperativa formulazione delle norme, che prescrivono l’iscrizione e la certificazione degli atti si desume senza dubbio tale assoluto divieto”. Questo è il centro della nota esplicativa arrivata nel pomeriggio dal Dicastero per i Testi Legislativi sul divieto di cancellazioni nel Registro parrocchiale dei battesimi.

Il Diritto Canonico non consente di modificare o cancellare le iscrizioni fatte nel Registro dei Battesimi, se non per correggere eventuali errori di trascrizione. Detto Registro ha per fine dare certezza su determinati atti, rendendo possibile verificare la loro effettiva esistenza. Il can. 535 CIC impone obbligatoriamente che ogni parrocchia abbia un proprio Registro dei Battesimi. Detto Registro, che la parrocchia è tenuta a custodire (can. 535 §1 CIC), serve per l’annotazione dei sacramenti che, come quello del Battesimo, la Chiesa cattolica amministra una sola volta”, spiegano nell’Introduzione della Nota firmata dal Prefetto del Dicastero Monsignor Filippo Iannone.

Il Registro di conseguenza, rappresenta il “riscontro oggettivo di azioni sacramentali, o relative ai sacramenti, compiute storicamente dalla Chiesa”. Ossia a questo si aggiungono tutti gli altri sacramenti del soggetto ( dell’effettiva ricezione della cresima, dell’ordine sacro, della celebrazione del matrimonio, della professione religiosa, del cambiamento di rito, e dell’adozione).

“Se la Chiesa non avesse queste norme generali sulla obbligatorietà della registrazione del Battesimo, non sarebbe possibile alla Chiesa stessa realizzare l’attività sacramentale, in quanto la ricezione “valida” del Sacramenti richiede certezza sulla ricezione del Battesimo. Un ministro non può consentire la celebrazione di altri sacramenti se non è certificata la ricezione del Battesimo”, spiega ancora la Nota.

“Il Registro di Battesimo non è una lista di membri, bensì una registrazione dei battesimi che hanno avuto luogo. Avendo come sola finalità quella di attestare un “fatto” storico ecclesiale, esso non intende accreditare la fede religiosa delle singole persone o il fatto che un soggetto sia membro della Chiesa. Infatti, i sacramenti ricevuti e le registrazioni effettuate non limitano in alcun modo la libera volontà di quei fedeli cristiani che, in forza di essa, decidono di abbandonare la Chiesa”, precisa la Nota Dicastero per i Testi Legislativi.

E cosa si fa quindi in questo caso? “Al Registro del Battesimo dovrà essere apportato, eventualmente, l’‘actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica’, quando una persona indica di voler abbandonare la Chiesa Cattolica. Anche se i dati contenuti nei Registri della Chiesa non possono essere cancellati, in considerazione della finalità del proprio interesse e di quello di tutti i soggetti coinvolti, su semplice richiesta della persona coinvolta è consentito aggiungere le sue manifestazioni di volontà in tal senso nel contesto di un’udienza in contraddittorio”, la Nota lo specifica.

Infine c’è il caso in cui risulti incerta questa amministrazione. “L’intero ordinamento canonico è coerente con tali principi. Il can. 869 CIC, per esempio, non rappresenta affatto un’ipotesi di nuova amministrazione del battesimo. Esso solo permette al ministro di amministrare sub conditione il Battesimo nei casi in cui risulti “incerto” se un soggetto – di solito un bambino – abbia ricevuto il sacramento. In tali casi non c’è una nuova amministrazione del Battesimo, poiché il ministro pone come condizione di efficacia dei suoi atti di non voler amministrare il Battesimo nel caso il soggetto fosse già stato battezzato. La condizione di battezzato, infatti, è un elemento “oggettivo”, e non è possibile battezzare chi è già battezzato, poiché detta azione sarebbe semplicemente “nulla” dal punto di vista sacramentale. Per la registrazione degli atti occorre aver notizia certa del fatto avvenuto. Perciò, il can. 875 CIC chiede che nella celebrazione del battesimo – come peraltro in altri sacramenti non iterabili – vi sia la presenza di testimoni, così che la loro attestazione dia al Responsabile del Registro la necessaria certezza del fatto avvenuto che è tenuto a registrare. Detto testimone non può sostituirsi al Registro, perché è solo elemento di certezza per chi deve compiere la registrazione”, conclude la Nota.

Questo articolo è stato pubblicato su ACI Stampa e ripreso dal team di EWTN Italia

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